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Una domanda che spesso emerge è: la newsletter, dato il suo contenuto tendenzialmente informativo, è qualcosa di diverso dalla comunicazione commerciale? Richiede cautele relative alla privacy diverse rispetto alla classica attività di marketing? Vediamo di dare qualche risposta.
Newsletter e privacy: qual è il quadro normativo?
L’attivazione di una newsletter necessita di una specifica valutazione, al fine di garantire il rispetto del GDPR e la conformità agli adempimenti in materia di informativa e consenso, nonché i principi generali di pertinenza e non eccedenza del trattamento.
Quanto al primo aspetto, sicuramente la newsletter si pone in un’area grigia tra attività informativa (simile dunque alla richiesta di contatto dell’utente) e attività commerciale.
Pertanto, al fine di sterilizzare qualunque rischio di non conformità e di mancato rispetto della privacy, ma anche di non perdere opportunità di business riconducendo tutte le forme di comunicazione alla meno gradita (dall’utente) forma della comunicazione commerciale, è necessario distinguere la finalità di marketing rispetto alle altre finalità, prevedendo naturalmente sistemi configurati per poter tracciare i consensi espressi e, eventualmente, quelli revocati.
Conformità GDPR e email marketing: quali dati è consentito richiedere e conservare?
Riguardo alla gestione della newsletter, l’orientamento circa il rispetto del GDPR e i principi di pertinenza e non eccedenza è restrittivo. Di norma, a fronte di una iscrizione ad una newsletter online, potrà richiedersi, previa apposita informativa, solamente l’indirizzo e-mail al quale inviare la newsletter stessa, e il nome e cognome dell’iscritto. Altre informazioni potrebbero facilmente essere definite come non pertinenti e quindi essere oggetto di contestazione.
Nel caso della newsletter, così come per il marketing, se privacy e GDPR non vengono rispettati, il rischio di sanzione è elevato, sia come probabilità che come impatto. Da un lato vi è, infatti, grande attenzione da parte delle autorità di controllo (G.d.F), attivabile anche da parte degli interessati, dall’altro il numero di iscritti fa da moltiplicatore rispetto alla sanzione base e quindi gli importi possono facilmente diventare elevati.