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Cos’è l’Organismo di Vigilanza e come funziona?
L’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 (d’ora in avanti OdV) è l’organo autonomo, indipendente e dotato di specifiche professionalità che la Società che si è dotata del Modello 231 deve nominare affinché:
- vigili sull’efficace attuazione del Modello 231;
- vigili sull’idoneità nel tempo del Modello 231, curandone l’aggiornamento.
Chi sono i soggetti obbligati alla nomina e come vengono nominati e identificati i componenti dell’OdV?
Tutte le Società che si dotano del Modello 231 devono nominare l’OdV, ma la sua identificazione e composizione può variare a seconda del tipo di Società e della sua articolazione.
In linea di principio, di norma si ritrovano queste formule:
- Nelle medie e grandi imprese, OdV collegiale composto da tre membri (tre professionisti esterni o due professionisti esterni ed un componente interno);
- Nelle piccole imprese (e nelle medie a rischio-231 medio/basso), OdV monocratico (un professionista esterno);
- Nelle imprese di ridotte dimensioni, il ruolo di OdV può essere assegnato allo stesso organo dirigente (Amministratore Unico o CDA nella sua interezza). Si tratta di una soluzione ammessa dalla legge, ma nella nostra esperienza l’imprenditore che inizialmente sceglie questa soluzione, nel giro di un anno passa ad una delle altre.
Quali devono essere le caratteristiche dei componenti dell’Odv?
I componenti interni non devono essere in conflitto di interessi: ad esempio, è già successo che l’autorità giudiziaria abbia ritenuto non idoneo un OdV che avesse tra i componenti il Responsabile della funzione HSE, in quanto esso avrebbe dovuto essere tra i principali soggetti vigilati nella prevenzione dei reati in materia di ambiente e sicurezza.
Inoltre, i componenti esterni devono avere requisiti di professionalità, esperienza e competenza e non svolgere incarichi professionali continuativi per conto della Società che ne possano minare l’autonomia.
La professionalità non deve essere solo relativa all’attività svolta della Società e/o a specifici rischi-reato, bensì anche alla capacità di effettuare quegli specifici controlli che sono di competenza dell’OdV all’interno dell’”ecosistema 231”.
Quali sono le responsabilità alla luce della recente sentenza “Impregilo”?
La recente sentenza della Corte di Cassazione 23401/2021 (depositata il 15 giugno 2022), c.d. “Sentenza Impregilo” ha offerto delle indicazioni importantissime sull’utilità del Modello 231 e sul ruolo dell’OdV. E ha fatto chiarezza proprio sulla questione delle caratteristiche dei componenti, di cui sopra. Il ruolo dell’OdV, infatti, è stato in passato oggetto di una serie di incomprensioni.
Oggi possiamo dire con certezza che l’OdV:
- non ha un ruolo né gestorio, né di validazione delle decisioni della tua azienda. Se così fosse, infatti, i decisori aziendali vedrebbero limitato il loro ruolo, ed inoltre l’OdV sarebbe integrato nella “catena decisionale” dell’azienda, perdendo la propria autonomia ed indipendenza;
- non ha il compito di analizzare singolarmente ogni evento potenzialmente lesivo: non è un “cacciatore di reati”, né un “impeditore di concreti eventi delittuosi”.
Sgombrato il campo da questi dubbi, possiamo dire qual è il compito dell’OdV: esso deve vigilare sul fatto che esista un idoneo e attuato sistema per la prevenzione dei reati, e dunque il suo ruolo è “solamente quello di individuare e segnalare le criticità del modello e della sua attuazione”.
Noi Professionisti di Neostudio da sempre operiamo come componenti degli OdV seguendo questo approccio, a salvaguardia delle prerogative dell’OdV e, di conseguenza, della capacità di dimostrare che il Modello 231 è idoneo, aggiornato ed efficacemente attuato.