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Il Decreto Trasparenza 104/2022 ha introdotto importanti novità rispetto ai requisiti informativi e di trasparenza che i contratti di lavoro devono avere.
Come sempre accade quando si parla di compliance e trasparenza, anche tale decreto mette in evidenza quanto siano fondamentali per la tua azienda gli adempimenti obbligatori in materia di protezione dei dati personali e quanto il Modello 231 costituisca oramai l’infrastruttura del sistema di gestione del rischio legale.
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Vediamo adesso in dettaglio quali sono i punti di incontro tra queste normative.
Decreto Trasparenza e Modello 231
Gli elementi informativi indicati nell’art. 1 del Decreto Trasparenza sono strettamente collegati agli indicatori di rischio relativi al reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” che, come abbiamo visto in passato, è reato-presupposto della responsabilità 231 e per il quale il Modello 231 deve prevedere specifici protocolli.
Infatti, da un lato l’art. 1 comma 1 prevede tra i dati da fornire:
- la tipologia di rapporto di lavoro, precisando la durata prevista dello stesso in caso di rapporti a termine;
- nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identita’ delle imprese utilizzatrici, quando non appena è nota;
- la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
- la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
- se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
- la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
- le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
- il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
- il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto.
Dall’altro, l’art. 603-bis CP prevede tra gli indicatori di sfruttamento:
- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie.
Inoltre, l’art. 1 comma 8 del Decreto Trasparenza prevede sistemi di comunicazione e di tracciabilità formalizzati: anche questo aspetto è coerente con i protocolli che il Modello 231 deve prevedere.
È quindi possibile e necessario creare dei punti di connessione tra i due adempimenti in modo da rafforzarne la difendibilità.
Decreto Trasparenza e adempimenti GDPR
In questo caso, la connessione è ancora più esplicita e la strada è obbligata.
L’art. 1-bis infatti, prevede specifici adempimenti informativi relativamente ad eventuali sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati in relazione alle seguenti fasi del rapporto di lavoro:
- assunzione o conferimento dell’incarico;
- gestione o cessazione del rapporto di lavoro;
- assegnazione di compiti o mansioni;
- sorveglianza, valutazione, prestazioni e adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
Tali adempimenti informativi sono esplicitamente collegati ad alcuni profili di compliance alle norme in materia di protezione dei dati personali, quali:
- informativa ai lavoratori;
- presenza di adeguate misure tecniche e organizzative;
- presenza e aggiornamento del registro dei trattamenti;
- descrizione della logica utilizzata (ivi comprese le metriche utilizzate) e degli scopi e finalità del trattamento.
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